Chi ha svolto anche solo una supplenza fino al 2010 ha diritto al primo aumento stipendiale dopo il terzo anno di ruolo e non dopo il nono: lo dice oggi l’Anief ricordando che sull’argomento c’è una sentenza spazza-dubbi della Cassazione su un ricorso patrocinato dai legali dello stesso giovane sindacato. “Le amministrazioni scolastiche continuano a fare orecchie da mercante e ad ignorare quella importante sentenza – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ma noi non ci facciamo condizionare da questa resistenza, perché sappiamo bene che chi ha svolto supplenze fino 2010 ha diritto all’incremento stipendiale dopo 3 anni e non 9. A coloro che non viene adottato questo principio, consigliamo di ricorrere in tribunale con il nostro sindacato. Per comprendere con esattezza il ritorno economico dell’azione legale, Anief mette a disposizione un Calcolatore online gratuito oppure può contattare la segreteria nazionale o la propria sede territoriale”.
Su questo argomento è esemplare quanto stabilito qualche settimana fa dal giudice del lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, che ha accolto il ricorso di una docente della scuola dell’infanzia, la quale dopo avere conseguito il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di primo grado si è vista rifiutare la piena valutazione ai fini giuridici, economici e di carriera del servizio prestato dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2015/2016 nella ex scuola materna. Il rifiuto, da parte dell’amministrazione, aveva comportato il mancato passaggio alle classi stipendiali successive, con conseguenze notevoli anche sotto il profilo economico. Nel valutare il ricorso, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha accolto la domanda dichiarando, si legge nella sentenza, “il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, tenuto conto dell’anzianità di servizio comprensiva dell’intero periodo in cui è stata docente di ruolo presso la scuola dell’infanzia” e condannando “il Ministero dell’Istruzione ad adottare i provvedimenti consequenziali e al pagamento dei corrispondenti incrementi stipendiali e delle differenze retributive oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo”.
In generale, sostiene l’avvocato Walter Miceli, che opera per Anief, “andrebbero rifatte tutte le ricostruzioni di carriera decretate sin dal 2001, ossia sin dal recepimento in Italia dell’Accordo Quadro europeo sul lavoro a tempo determinato”. Perché a vent’anni dall’approvazione di quel testo a tutela dei lavoratori a tempo determinato, ha dichiarato Miceli ad Orizzonte Scuola, in Italia si continua a realizzare la ricostruzione della carriera del personale insegnante ed Ata applicando la riduzione “di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato, per i docenti, oppure oltre il terzo anno di precariato, per il personale Ata”. Solo che, continua il legale, “la Cassazione, con le sentenze nn. 3149 e 3150 del 28 novembre 2019, ha stabilito una volta per tutte che le regole di ricostruzione della carriera finora applicate dal Miur sono illegittime perché violano il principio di non discriminazione tra personale precario e personale di ruolo”. È di poche settimane fa la sentenza del Tribunale di Arezzo che esprimendosi su una collaboratrice scolastica che si era vista tagliare due anni di carriera, se li è visti riconoscere con tanto 2.100 euro di differenze retributive”.
di CLAUDIO CASTAGNA
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