
Assegnazioni provvisorie e le precedenze a prescindere dal punteggio

Come indicato nell’art.8 del CCNI, le precedenze risultano valide per la mobilità annuale e permettono la priorità ai docenti beneficiari rispetto a chi non possiede la precedenza tenendo conto il punteggio e non specifica altri punteggi aggiuntivi ma cede la priorità nella valutazione della domanda presentata.
Le precedenze vengono riconosciute dalla numerazione romana dal punto I al VIII, ma vediamo quali sono:
I. Personale con gravi motivi di salute;
II. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità;
III. Personale con disabilità;
IV. Assistenza;
V. Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo; VI. Personale coniuge di militare o categoria equiparata;
VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali; VIII. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017. Le precedenze possono essere attribuite per l’utilizzazione e/o all’assegnazione provvisoria.
Ad accezione delle precedenze indicate nei punti II, IV, VI, VII e VIII, le altre (punti I, III e V) sono valide per le assegnazioni provvisorie. Il punto II riguarda i docenti trasferiti d’ufficio negli ultimi otto anni che chiedono il rientro nella scuola, il punto IV riguarda il docente con figlio di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni e il punto VI riguarda il docente coniuge di militare o di categoria equiparata che viene applicata esclusivamente per le assegnazioni provvisorie. Il punto VII riguarda i docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni e il punto VIII riguarda i docenti che riprendono servizio al termine dell’aspettativa. Le precedenze, saranno valutate prima rispettando l’ordine con il quale vengono inseriti nella sequenza operativa.
A cura di Claudio Castagna