Messaggio Inps
Bonus asilo nido 2023: è possibile, attraverso il servizio Inps, presentare la domanda per l’ottenimento del contributo per il pagamento delle rette di asilo nido pubblici e privati e per forme di assistenza domiciliare per bambini con età inferiore o pari a tre anni di età affetti da patologie croniche.
Il messaggio 2 marzo 2023, n. 889 fornisce i requisiti, le modalità per la presentazione delle domande e gli importi del contributo in base all’ISEE.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha incrementato a decorrere dall'anno 2020 l’importo del contributo asilo nido calcolato in base all’indicatore della situazione economica equivalente del minore presente in domanda (ISEE minorenni) in corso di validità. Si ha pertanto diritto a:
- un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;
- un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
- un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.
Il contributo massimo erogabile è determinato, nel caso di pagamento delle rate dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità.
Il contributo riconosciuto per le forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile.
Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.
In assenza dell’ISEE valido o qualora sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare del minore, il contributo verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui. In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.
Nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo verrà erogato nella misura minima. Il richiedente la prestazione può, tuttavia, regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU), con una delle seguenti modalità: presentando idonea documentazione; presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse e/o difformemente esposte; rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In questo caso verrà disposto il conguaglio degli importi a partire dalla data di attestazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità.
Nel caso in cui rimangano a disposizione dell’Istituto risorse finanziarie destinate alla prestazione in argomento, si provvederà alla loro erogazione a titolo di conguaglio per le rate liquidate con importo minimo, laddove sia stata attestata una DSU regolare entro il 30 giugno 2023.
L’INPS provvede alla corresponsione dell’agevolazione nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA). In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il modulo di identificazione finanziaria (modulo “MV70”, reperibile sul sito dell’INPS) timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.
Se il richiedente risulta irreperibile negli archivi dell’INPS, la disposizione di pagamento non viene emessa e la rata eventualmente spettante viene messa in stato “contestata”. Tale situazione è comunicata tramite e-mail e SMS al cittadino.
di ISABELLA CASTAGNA
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