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CARO ENERGIA: STABILITI I TEMPI E ORARI DI ACCENSIONE DEI RISCALDAMENTI


A causa del caro-prezzi e in particolar modo del caro-bollette che ha colpito l’Europa e il nostro Paese, il Ministro della Transizione Ecologica, con la pubblicazione del decreto n°383 del 6 ottobre 2022 ha reso note le modalità di funzionamento degli impianti di riscaldamento alimentati a gas.


Secondo le regole emanate dal Ministro della Transizione Ecologica, per la stagione invernale 2022-23, i tempi di accensione degli impianti di riscaldamento, sono ridotti a 15 giorni, rispetto al periodo di accensione e di 1 ora per quanto riguarda la durata giornaliera di accensione.


La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti:


1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

6) Zona F: nessuna limitazione


Per quanto riguarda la temperatura media dell’aria, andrà ridotta di 1°grado rispetto ai 18°C + 2°C di tolleranza per edifici adibiti alle attività industriali e artigianali.

invece, per tutti gli altri edifici, la temperatura è di 20°C + 2°C di tolleranza.


DM 383 del 6.10.2022 - Riduzione riscaldamento
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di CLAUDIO CASTAGNA

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