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La Redazione

DAL 1° NOVEMBRE È ENTRATO IN VIGORE IL DECRETO “ANTI-RAVE”

È applicabile anche per le occupazioni scolastiche


Da ieri 1° novembre è entrato in vigore il decreto legge 162 approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 ottobre: il decreto “anti- rave” che introduce una fattispecie di reato, ovvero l’ “ invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ ordine pubblico o l’ incolumità pubblica o la salute pubblica”.

A tal proposito, dopo l’ articolo del 434 del codice penale, è stato inserito il 434 bis che recita: L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.

Per i promotori dell’ evento è prevista la reclusione da 3 a 6 anni, per chi partecipa soltanto, la pena è ridotta. Il nuovo reato dovrebbe riguardare solo eventi come i “rave party”, ma potrebbe essere esteso anche all’ occupazione di edifici pubblici come la scuola.

Rachele Scarpa, la deputata del PD, afferma: “Il decreto legge del Governo è preoccupante: sembra volto a rendere possibili azioni repressive abnormi e spropositate rispetto a una miriade di contesti e fattispecie che rientrano nella libertà di riunione sancita dall’articolo 17 della nostra Costituzione”. Secondo la deputata, il nuovo articolo del codice penale prevede “pene altissime (fino a 6 anni di reclusione) comminabili in teoria anche a chi promuove una protesta a scuola, in un’università, in un luogo di lavoro o organizza una protesta in piazza”.

Va sottolineato che la nuova norma parla esplicitamente di “invasione arbitraria … allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”, dunque non sembra adattarsi all’occupazione di una scuola da parte degli studenti era stata trattata ai sensi dell’articolo 633 del codice penale. Nel 2000, una sentenza della Corte di Cassazione aveva chiarito il punto: “Non è applicabile l’art. 633 alle occupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo di punire solo l’arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima. …. L’edificio scolastico, inoltre, pur appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato un loro limitato diritto di accesso all’edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l’attività scolastica in senso stretto.”

Ci si chiede, dunque, se le occupazioni studentesche siano legittime. Dipende da come vengono condotte perché se a coloro che vogliono partecipare alle lezioni viene impedito di entrare in classe, potrebbe subentrare l’ articolo 340 del codice che tratta l’ interruzione di pubblico servizio.

Per capire se il decreto 162 possa essere applicato anche alla scuola è bene attendere la pubblicazione della relazione illustrativa in cui potrebbe esserci qualche spiegazione utile.

di ISABELLA CASTAGNA


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