Disposti interventi urgenti per il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro
Con il titolo II del decreto 48/2023 sono stati disposti degli interventi urgenti per quanto concerne il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi per il settore scolastico e quello formativo.
Per valutare l’ impatto dell’estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, il decreto 48 ha previsto un ampliamento. L’art. 18 del decreto 48 ha inserito diverse categorie che operano nel settore scolastico e formativo.
Sono compresi nell’assicurazione le seguenti categorie:
il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale d’istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema d’istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi d’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza,
gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali,
il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca,
gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori,
gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale d’istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema d’istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi d’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),
gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
Il comma 2 lettera f dell’art. 18, analogamente alla norma in vigore che include gli infortuni in itinere soltanto per gli spostamenti da casa al luogo di lavoro e viceversa, esclude gli alunni e gli studenti, infatti afferma che essi sono assicurati per gli eventi che si verificano all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, o comunque nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa.
di ISABELLA CASTAGNA
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