
Il 15 febbraio scorso il Senato ha approvato il decreto legge milleproroghe 2023 (dl 198/22). Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei Deputati che lo approverà nei prossimi giorni senza modificazioni.
Come di consueto durante la discussione il decreto è stato ampliato in maniera significativa con l’approvazione di numerosi emendamenti. Pertanto gli articoli sono passati da 24 a 46, i commi da 149 a 354. Anche il disegno di legge di conversione è passato da 2 a 10 commi.
In precedenti notizie abbiamo analizzato i contenuti del decreto legge e degli emendamenti approvati.
In questa notizia il sindacato FLC CGIL ha sintetizzato l’intero provvedimento con specifica attenzione alle norme che hanno ricadute sui settori della conoscenza.
Università
Proroga assunzioni
Prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 2020 e 2021previste dall’art. 3 commi 1 e 2 e Decreto Legge 90/14 e dall’articolo 66, commi 13 e 13-bis della legge 133/08.
(art. 1 comma 2 lettera a).
Assegni di ricerca
Prorogata fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 36/22. Tale possibilità le risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro 31 dicembre 2023.
(art. 6 comma 1)
Edilizia universitaria
Il decreto interviene sull’erogazione delle somme residue dei mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell’Economia (MEF), ma concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per edilizia universitaria nelle aree depresse (art. 1 comma 1 del Decreto Legge 67/97) e/o finalizzate a interventi di decongestionamento degli atenei (art. 54 comma 1 della Legge 488/99). La norma proroga di un ulteriore anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il termine per l’erogazione di tali somme da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell’università e della ricerca. Le Università interessate sono: Cassino e Napoli Parthenope.
(art. 6 comma 2)
Ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica
Prorogata di un anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il termine per l’emanazione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, in cui sono definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.
(art. 6 comma 5)
Abilitazione scientifica nazionale
Il termine, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l’Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 è prorogato al 31 dicembre 2023.
La presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023.
I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023.
Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.
(art. 6 comma 8)
La durata dell’abilitazione scientifica nazionale, è prorogata da dieci a undici anni.
(art. 6 comma 8-sexies)
Esami di Stato di abilitazione per alcune professioni regolamentate
Prorogate al 31 dicembre 2023 le norme secondo cui, in deroga alle vigenti disposizioni normative, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere:
definite l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni regolamentate: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile;
individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste.
Tali disposizioni non si applicano
alle Lauree magistrali abilitanti all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo
Lauree professionalizzanti abilitanti all’esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale
(art. 6 comma 8-bis)
Proroga termine per lo svolgimento dell’ultima sessione delle prove finali
In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento di tali prove.
(art. 6 comma 8-ter)
Proroga chiamata nel ruolo di professori di prima e seconda fascia
Prorogata fino al 31 dicembre 2024 la procedura per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica.
(art. 6 comma 8-quinquies)
Proroga contratti specializzandi
Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa, una volta verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, sarà possibile avvalersi, anche per gli anni 2022-2023, di medici specializzandi, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2023, degli incarichi loro conferiti.
(art. 4 comma 3 bis)
Credito d’imposta ricerca
Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell’ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d’impresa, un contributo, nella forma di credito d’imposta, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all’85% del personale in servizio in ciascun periodo d’imposta nel quale è utilizzato il credito d’imposta. Per il 2023 questo credito d’imposta viene attribuito, alle stesse condizioni, anche nell’ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d’impresa, fermo restando il limite di 10 milioni di euro per l’anno 2023.
(art. 4 comma 8-bis)
Riconoscimento qualifiche operatore sanitario e socio-sanitario.
Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali. Il professionista dovrà comunicare all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione e il nominativo della struttura presso la quale presta attività.
(art. 4-bis comma 1 lettera b) numero 1)
Ricerca
Assegni di ricerca
Prorogata fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 36/22. Tale possibilità le risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro 31 dicembre 2023.
(art. 6 comma 1)
Stabilizzazione personale
Anche per le finalità collegate alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le procedure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni previste dall’art. 20 commi 1 e 2 del DLgs 75/17 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
(art. 8 comma 6-quater)
di VALENTINA ZIN
Comments