Il 15 febbraio scorso il Senato ha approvato il decreto legge milleproroghe 2023 (dl 198/22). Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei Deputati che lo approverà nei prossimi giorni senza modificazioni.
Come di consueto, durante la discussione il decreto è stato ampliato in maniera significativa con l’approvazione di numerosi emendamenti. Pertanto gli articoli sono passati da 24 a 46, i commi da 149 a 354. Anche il disegno di legge di conversione è passato da 2 a 10 commi.
In precedenti notizie abbiamo analizzato i contenuti del decreto legge e degli emendamenti approvati.
In questa notizia il sindacato FLC CGIL ha sintetizzato l’intero provvedimento con specifica attenzione alle norme che hanno ricadute sui settori della conoscenza.
Disposizioni di carattere generale
Proroga lavoro agile per i lavoratori fragili del settore pubblico e privato. Sostituzione del personale nelle istituzioni scolastiche
I datori di lavoro, fino al 30 giugno 2023 (in precedenza 31 marzo 2023), favoriscono lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico (lavoratori cd fragili), anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, a parità di retribuzione e salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali più favorevoli.
Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni sopra indicate è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l’anno 2023.
Prorogato fino al 30 giugno 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022) il diritto al ricorso alla modalità agile di lavoro, se compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARSCoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio. La valutazione dei medici competenti avviene nell’ambito della cosiddetta sorveglianza straordinaria prevista dall’art. 83 del DL 34/20.
Prorogato fino al 30 giugno 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022) il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Sono confermati gli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
(art. 9 commi 4-ter, 4-quater, 5-ter)
Prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i dipendenti pubblici
I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche relativi ai periodi fino al 31 dicembre 2018 (in precedenza 31 dicembre 2017), non si applicano fino al 31 dicembre 2023.
In deroga alle norme sulla prescrizione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2023, agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata (art. 2 comma 26 della Legge 335/95), in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.
(art. 9 comma 5)
Scuola
Ex LSU ed appalti storici: terza procedura assunzionale
Prorogata al 1° settembre 2023 l’espletamento dell’ulteriore fase assunzionale sui posti residuati all’esito della seconda procedura assunzionale per il personale ex LSU e Appalti storici. Questa ulteriore procedura selettiva riguarderà i lavoratori ex LSU che, pur in possesso dei requisiti, non avevano potuto partecipare alla precedente procedura assunzionale per mancanza di posti nella propria provincia di appartenenza.
(art. 5 comma 1)
PNRR, asili nido e scuole dell’infanzia
Prorogata al 31 maggio 2023 (in precedenza 31 marzo 2023) termine massimo per l’aggiudicazione degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, che rientrano nei progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(art. 5 comma 2)
Reclutamento del personale docente di religione cattolica
Inserita una proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica. In particolare il Ministero è autorizzato a bandire entro l’anno 2023 (in precedenza, entro il 2022) un concorso per la copertura del 50% dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025). A tal fine viene modificato il comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 126/19. Per le assunzioni rimangono ferme le attuali procedure autorizzatorie.
(art. 5 comma 3)
Ripartizione risorse ITS
Gli attuali criteri di ripartizione delle risorse nazionali dedicate agli Istituti tecnologici superiori sono prorogati anche per il 2023. A tal fine viene modificato l’articolo 14, comma, 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99.
(art. 5 comma 4)
Proroga adeguamento normativa antincendio
Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy per i quali non si sia ancora provveduto a tale adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2024 (in precedenza 31 dicembre 2022 Sono inclusi per la prima volta anche gli ITS).
Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto a tale adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2024 (in precedenza 31 dicembre 2023).
(art. 5 comma 5)
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Con lo stesso decreto sono definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
(art. 5 comma 6)
Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni
Per il 2023 quota parte del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni, pari 1,5 milioni di euro, viene destinata al Ministero dell’istruzione per l’attivazione del sistema informativo nazionale coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali.
(art. 5 comma 5-bis)
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi durano in carica sino al 31 agosto 2024.
(art. 5 comma 5-ter)
Prorogato fino al 31 dicembre 2023 la norma che prevede il termine di sette giorni al
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per rendere i pareri richiesti dal Ministro dell’istruzione. La proroga è adottata per dare attuazione alla Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(art. 5 comma 10)
Progressioni fra le aree
Le procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, sono prorogate anche per il 2023, limitatamente alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore.
(art. 5 comma 7)
Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie
Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per garantire il regolare svolgimento delle attività e l’erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie, è consentito, in via straordinaria, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo. Tale servizio non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
(art. 5 comma 8)
Aree colpite da eventi sismici e dall’alluvione nell’isola di Ischia
Per l’anno scolastico 2023/2024 i dirigenti degli uffici scolastici regionali con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. In particolare possono
istituire con propri decreti previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale docenti e ATA, da attivare sino al termine dell’attività didattica
istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi
assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro.
Per tali finalità sono stanziate euro 2,85 milioni nell’anno 2022, euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per l’anno 2024.
(art. 5 comma 9)
Esami di Stato al termine del II ciclo di istruzione e PCTO
Anche l’anno scolastico 2022/2023 ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione si prescinde dal requisito per gli studenti interni della frequenza dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e per i candidati esterni dalle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento possono costituire comunque parte del colloquio.
(art.5 comma 11)
Concorso Dirigenti tecnici del Ministero dell’Istruzione
Il Ministero dell’istruzione, è autorizzato a bandire a decorrere dal 1° giugno 2023, nell’ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, e di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici a decorrere dal 2025.
(art.5 comma 11-bis)
Accademia nazionale dei Lincei
Prorogato anche per il 2023 il finanziamento pari a 250 mila euro finalizzato a di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l’Accademia nazionale dei Lincei.
(art.5 comma 11-ter)
Concorso straordinario bis: Nomine tardive dei docenti e proroga per lo svolgimento del percorso di formazione iniziale e prova
In relazione alle procedure di cui all’art. 59 comma 9 bis del Decreto legge 73/21, per le classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all’anno scolastico 2023/2024. Pertanto coloro che svolgeranno l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nell’a.s. 2023/2024 saranno assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio.
La sede di immissione è la medesima presso cui è stato prestato il servizio a tempo determinato.
Le graduatorie decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, che deve essere effettuata entro il limite dei posti attribuiti alla procedura e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all’articolo 46 del decreto legge 36/22.
I posti relativi ai soggetti sopra indicati sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l’a.s. 2023/2024.
(art.5 comma 11-quater)
Concorso Dirigenti scolastici
La graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 è valida fino all’anno scolastico 2025/2026
Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro sessanta giorni, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, a cui sono ammessi i partecipanti al concorso indetto con DDG 1259/17, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 198/98:
abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale di tale concorso.
Per partecipare al corso intensivo di formazione occorrono i seguenti requisiti di accesso
per i soggetti di cui alla lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa
per i soggetti di cui alla lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10
Coloro che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso indetto con DDG 1259/17 e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti.
Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di coloro che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo fino al suo esaurimento. A tal fine, il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell’istruzione contestualmente all’autorizzazione assunzionale.
La procedura non prevede costi a carico della finanza pubblica ed è integralmente coperta dal contributo di segreteria a carico dei partecipanti al corso intensivo di formazione.
(art.5 commi da 11- quinquies a 11-novies)
di VALENTINA ZIN
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