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EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO - NOTA


L’Ambito Territoriale di Cosenza ha pubblicato un vademecum in relazione all’equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero.


I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento. L’equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica determina la corrispondenza a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio. Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano esclusivamente un titolo di studio finale conseguito all’estero al termine di un percorso scolastico. La procedura di equipollenza prevede una valutazione completa del titolo estero ed una comparazione del percorso di studi svolto con il corrispondente percorso di studi italiano.


Chi può fare domanda (Art. 379 e seguenti del D. L. 16.04.1994 n 297)

  • I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e della Confederazione elvetica (Svizzera) nonché i titolari di status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (comma3, art.26 del D.L. vo n.251/07);

  • Cittadini italiani per matrimonio e per naturalizzazione (art.381 del D. lgs. 16.04.1994 n 297);

  • Cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti che abbiano conseguito il titolo di studio in una scuola straniera in Italia;

  • Cittadini italiani e familiari a carico profughi (art.383 del D. L. 16.04.1994 n 297).


Come fare

Per richiedere l’equipollenza all’Ufficio Scolastico Territoriale di Cosenza occorre presentare la domanda compilando l’apposito modello allegato al presente vademecum e trasmetterla, esclusivamente a mezzo mail, agli indirizzi peo: usp.cs@istruzione.it o pec: uspcs@postacert.istruzione.it


Quali documenti vanno allegati alla domanda?

Alla domanda vanno allegati in originale o copia autentica i seguenti documenti (se in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana certificata dall’autorità diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore giurato):





Cosa deve contenere la dichiarazione di valore?

La dichiarazione di valore dovrà indicare: la posizione giuridica dell’istituto o scuola frequentata all'estero (statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa); il valore degli studi compiuti all’estero (durata, ordine e grado degli studi a cui il titolo si riferisce, secondo l’ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito); la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell’assunzione a posti di lavoro o di impiego; il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi e la legalizzazione della firma dell’Autorità che ha emesso l’atto.




di VALENTINA ZIN

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