top of page

FORMAZIONE OBBLIGATORIA E AGGIORNAMENTO, FUORI ORARIO LAVORATIVO


Nel nuovo reclutamento docenti è stato introdotto un sistema di aggiornamento e formazione con una pianificazione su base triennale che consentirà agli insegnanti di acquisire conoscenze e competenze per progettare la didattica con strumenti e metodi innovativi.


Formazione obbligatoria e aggiornamento docenti: da svolgere fuori orario lavorativo

Nel testo approvato ieri si legge che: “ È introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obbiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente settimanalmente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente. Le ore della formazione obbligatoria di cui all’articolo 1 comma 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono computate ai fini della formazione di cui al presente articolo, se assimilabile nei contenuti.”


Il Ministero dell’Istruzione ha però specificato che: “Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma, ove siano funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria.”


Strutture abilitate e accreditate per la formazione dei docenti

I percorsi di formazione di cui al precedente comma sono definiti dalla Scuola di alta formazione dell’istruzione nei contenuti e nella struttura con il supporto dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

  1. accreditamento e verifica delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l’accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell’istruzione;

  2. adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione articolata in gradi di cui al comma 4, del personale scolastico in linea con gli standard europei;

  3. raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio.

di VALENTINA ZIN


Comments


bottom of page