Nota numero 2308 dell’Ambito Territoriale di Isernia
In data 26 agosto l’Ambito Territoriale di Isernia ha emesso la nota numero 2308, avente come oggetto: “D.M. 21.7.2022 n. 188. Avviso avvio operazioni per l’assegnazione delle proposte a seguito della presentazione delle istanze on-line di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato.”
Ordine scorrimento graduatorie - posti comuni
Per l’attribuzione delle proposte di contratto a T.D. al 31/08 e 30/08, con l’ausilio del sistema informativo del Ministero, questo Ufficio procederà nel seguente ordine: per i posti comuni di ogni ordine e grado:
GaE;
GPS Fascia 1;
GPS Fascia 2;
In caso di eventuali ulteriori disponibilità non coperte con GPS, anche di fascia 2, le medesime, previa liberatoria di questo Ufficio, verranno disposte dai Dirigenti Scolastici.
Per i posti di sostegno - ADAA-ADEE-ADMM-ADSS
GaE di sostegno;
GPS Fascia 1 sostegno;
GPS Fascia 2 sostegno;
GaE di posto comune “incrociate” qualora capienti;
GPS di posto comune Fascia 1 “incrociate”;
GPS di posto comune Fascia 2 “incrociate”
L’Ufficio procederà, sulla base della posizione in graduatoria (GaE e GPS) e alle preferenze espresse dagli aspiranti, alla elaborazione dell’assegnazione delle sedi a partire dai posti al 31/8, al 30/6 e “spezzoni orari” (da 7h fino a 17h) come indicato nelle richiamate disposizioni ministeriali ai paragrafi:
“disposizioni particolari per la scuola primaria”
“conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali”, per la Scuola secondaria di I e II grado
Pertanto, gli “spezzoni orari” (fino a sei ore), quindi non costituenti cattedra, saranno assegnati dai dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui all’OM 112/2022. L’elaborazione dell’assegnazione della sede terrà conto delle indicazioni contenute nel paragrafo “Priorità di scelta della sede scolastica” della più volte citata nota ministeriale.
Pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione allegata nell’istanza informatizzata, sarà data “priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92”.
La nota ministeriale precisa, inoltre, “che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, … nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, …, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore”. Le richieste di precedenza sono state convalidate dall’Ufficio solo se corredate dalla necessaria e completa documentazione e nel rispetto dei criteri sopra indicati.
Anche per le assegnazioni dei contratti a TD si terrà conto delle disposizioni contenute nel paragrafo “ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI”, di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, qualora la relativa quota provinciale risulti non satura, prendendo “in considerazione soltanto i posti ad orario intero”.
Per quanto riguarda il personale iscritto nelle Gae/GPS con riserva “il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa”; tale condizione opera anche per le eventuali nomine da parte dei dirigenti scolastici (GI).
L’Ambito Territoriale di Isernia, infine, richiama quanto previsto all’articolo 8 dell’OM 112/2022: l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili per i titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente, ed eventualmente all’Autorità Giudiziaria, quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza.
di VALENTINA ZIN
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