Messaggio n.4581
Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute dalle Strutture territoriali, si forniscono indicazioni in ordine alla trasformazione di domande di indennità di disoccupazione ALAS, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa.
Al riguardo, si premette che le citate due prestazioni sono disciplinate da distinte disposizioni normative e le rispettive platee dei destinatari sono tra loro differenti.
In particolare, la prestazione di disoccupazione NASpI – introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli articoli da 1 a 14 – è rivolta ai lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.
L’indennità di disoccupazione ALAS - introdotta dall’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - è invece rivolta ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182), nonché ai lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 182/1997, e ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.
Tanto premesso, nonostante le differenti discipline sopra descritte, è possibile trasformare le domande di ALAS in domande di NASpI, e viceversa, analogamente a quanto già previsto nelle ipotesi di errata presentazione della domanda di NASpI in luogo della domanda di DIS-COLL e viceversa (cfr. il messaggio n. 4804/2017), nonché nelle ipotesi di errata presentazione delle domande di indennità NASpI in domande di indennità di disoccupazione agricola e viceversa (cfr. il messaggio n. 3058/2018).
Tale trasformazione è ammessa in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico di cui all’articolo 1367 del codice civile – in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – nonché del principio di conversione dell’atto nullo di cui all’articolo 1424 del codice civile – in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza – applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’articolo 1324 del medesimo codice.
A tale fine, le Strutture territoriali procederanno, esclusivamente su istanza dell’interessato, alla trasformazione delle domande di ALAS in NASpI, e viceversa, secondo le modalità che verranno fornite alle Strutture territoriali con apposito separato messaggio.
Pertanto, in presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate, per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le Strutture territoriali potranno agire in autotutela secondo le indicazioni che saranno dettagliate nel menzionato messaggio. Considerato, infine, che al momento della presentazione della domanda di indennità NASpI l’assicurato è tenuto, per espressa previsione di legge, a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - finalizzata al riconoscimento dello stato di disoccupazione - si fa presente che nell’istanza di trasformazione delle domande di ALAS in NASpI l’interessato deve rilasciare la DID, dichiarando la propria immediata disponibilità al lavoro.
Per quanto concerne, invece, l’istanza di trasformazione della domanda di NASpI in ALAS, si fa presente che nella stessa l’assicurato è tenuto a dichiarare di avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.
di CLAUDIO CASTAGNA
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