Il PCTO potrà però essere parte del colloquio orale
In G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023 è pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il cosiddetto Decreto Milleproroghe.
Sono varie le modifiche apportate che interessano il mondo della scuola ma adesso vedremo nel dettaglio un'importante precisazione in merito al PCTO: infatti lo stesso non sarà requisito di ammissione all’esame di stato ma potrà essere solamente parte del colloquio orale che si svolgerà a seguito delle prove scritte.
All’articolo 5, comma 11, del Milleproroghe:
«Ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è prorogata all’anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.»
Quest’anno però lo svolgimento delle prove invalsi sarà requisito di ammissione all'esame di stato 2022 2023.
di VALENTINA ZIN
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