A breve ci saranno le votazioni per gli emendamenti al Decreto Milleproroghe e fra le tante proposte che riguardano il Mondo scuola, quella più attesa riguarda senza dubbio la mobilità docenti.
Il testo dell’emendamento proposto da Fratelli d’Italia
“11-bis. Sono prorogati per l’a.s. 2023/2024 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Possono partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2022”.
Tra la fine del corrente mese e l'inizio di marzo i docenti, tramite il portale Istanze OnLine, potranno presentare domanda di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2023-2024. Gli esiti saranno invece resi pubblici a maggio 2023.
I vicoli sulla mobilità
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022/25, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI 2022/25, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del CCNI 2022/25, (secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021), al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia richiesta.
di VALENTINA ZIN
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