Indicazioni sugli allegati per la presentazione delle domande di mobilità
L’ordinanza ministeriale del 1° marzo 2023 ha dato il via alle procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023/2024.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, sono i seguenti:
Personale docente: la domanda va presentata dal 6 al 21 marzo 2023. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 2 maggio. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 24 maggio.
Il sindacato UIL Scuola ha pubblicato delle FAQ relative agli allegati da inserire nella domanda.
Quali allegati bisogna inserire nella domanda e quali dati devono contenere?
Possiamo riassumerli di seguito:
Dichiarazione dei servizi: tutto ciò che si è inserito nella sez. “anzianità di servizio” del modulo domanda online deve corrispondere a quanto dichiarato nell’apposito allegato distinguendo quindi gli anni di ruolo, di pre -ruolo o svolti in altro ruolo (divisi per a.s.).
Particolare attenzione va posta per i docenti che richiedono anche o solo posti di sostegno (in possesso del titolo): una volta riportati tutti gli anni di ruolo/pre ruolo/altro ruolo complessivamente svolti, bisogna indicare (a parte) quali tra questi sono stati quelli svolti unicamente su sostegno in possesso del titolo. Senza tale precisazione l’Ufficio scolastico non procederà al “raddoppio” del punteggio per i posti di sostegno. Tali anni devono poi essere riportati nella apposita casellina del modulo online dedicata al servizio svolto sul sostegno.
Es. se il docente ha svolto complessivamente 5 anni di pre ruolo di cui 3 svolti sul sostegno con il titolo di specializzazione, e richiede posti di sostegno, deve indicare nell’apposito allegato (e nelle caselline dedicate nella domanda online) prima i 5 anni complessivamente svolti di pre ruolo, poi dovrà indicare di quei 5 anni i 3 svolti sul sostegno (questi 3 anni dovranno quindi comparire 2 volte: una volta negli anni complessivi di pre ruolo, un’altra volta solo negli anni svolti sul sostegno).
Punteggio di continuità: la continuità indicata nell’apposita casella del modulo domanda deve corrispondere a quella indicata nell’apposito allegato F. Per il trasferimento/passaggio si ricorda che gli anni devono essere almeno 3 (questo in corso deve quindi essere almeno il quarto anno che comunque si esclude come punteggio) ai fini di una iniziale valutazione della continuità. Si ricorda altresì che il docente immesso in ruolo dall’1/9/2016 può far valere la continuità nella stessa scuola in quanto da quell’a.s. è già sede “definitiva” (ha quindi l’iniziale punteggio di continuità a partire dall’a.s. di immissione in ruolo).
Particolare attenzione va posta per i docenti che richiedono il rientro nella precedente scuola/comune di titolarità in quanto perdenti posto con diritto di precedenza: devono sommare la continuità maturata nella ex scuola con quella eventualmente maturata nella scuola attuale (escludendo l’anno in corso) e contemporaneamente devono dichiarare di voler rientrare nella ex scuola/comune di titolarità utilizzando l’apposita precedenza nel modello di domanda (e indicarla nell’allegato F). A tal fine si ricorda che il primo anno dell’ottennio decorre dal primo anno scolastico per cui si richiede il rientro: es. Docente individuato perdente posto nell’a.s. 2021/22 (marzo/aprile 2022 che ha prodotto domanda cartacea) e trasferito a domanda condizionata/d’ufficio nell’attuale scuola l’1/9/22, dovrà indicare nell’allegato F “Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto al rientro con la precedenza prevista nell’art. 13 comma 1 punto II del contratto sulla mobilità nell’istituzione xxx ubicata nel comune di xxx dalla quale sono stato trasferito d’ufficio nell’anno scolastico 2022/23 e richiesta per i seguenti anni scolastici: 1. 2023/24 (primo anno dell’ottennio).
Per chi richiede il passaggio di cattedra e/o ruolo: chi richiede anche/solo la domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo deve OBBLIGATORIAMENTE indicare in una apposita dichiarazione di aver superato l’anno di prova (a.s. e scuola) nel ruolo di appartenenza e gli estremi del titolo di abilitazione/idoneità che permette il passaggio. In mancanza di una delle suddette dichiarazioni la domanda non è valutabile.
Titoli da valutare: Per ogni titolo eventualmente indicato nell’apposita sezione del modulo domanda bisogna riportarne precisamente tutti i dati nell’apposito allegato (…anno di conseguimento, la denominazione…ecc.).
Qualche esempio:
CONCORSO ORDINARIO (12 pp.): ai fine della valutazione è necessario indicare il decreto/legge che ha indetto il concorso con l’anno di riferimento, l’ordine/grado di scuola, la classe di concorso/tipologia di posto, la Regione in cui si è svolto;
POSTI DI LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA: il docente che chiede anche/solo i posti di lingua inglese deve indicare il superamento dell’apposita prova di lingua inglese nel concorso sostenuto o in SFP ecc.;
POSTI DI SOSTEGNO: se si chiedono anche o solo posti di sostegno è necessario indicare precisamente gli estremi del titolo di specializzazione (anno…università ecc.) e l’ordine di scuola in cui questo è spendibile;
LAUREE: valutabili solo se in possesso oltre il titolo di accesso (es. docente di scuola infanzia/primaria che ha una laurea oppure docenti di I e II grado che hanno una seconda laurea), bisogna porre attenzione se sono TRIENNALI/I LIVELLO (valutate 3 pp.) o se sono V.O./QUADRIENNALI/QUINQUENNALI/SPECIALISTICHE (5 pp.): è di fondamentale importanza indicarlo precisamente (con gli estremi della laurea) nella dichiarazione;
CORSI DI PERFEZIONAMENTO/MASTER conseguiti dal 2005/06 ad oggi: possono essere valutati (1 pp. per ogni corso) solo se di 1500 ore e 60 cfu (es. sono esclusi quelli di 400 ore): per cui nelle dichiarazioni ciò deve essere obbligatoriamente indicato (per i corsi conseguiti entro il 2004/05 ciò non è invece necessario indicarlo purché comunque siano stati corsi annuali);
ESAMI DI STATO come Commissario/Presidente: la valutazione può avvenire solo per quelli eventualmente svolti tra gli aa.ss. 98/99 - 00/01 (max 3 anni e max 3 pp.). I precedenti o successivi anni non sono valutabili;
CORSO CLIL: il conseguimento del livello b1/b2 o C1 ecc. della lingua inglese (con i vari Enti che ne rilasciano la certificazione) non sono considerati CLIL. Il CLIL è infatti una metodologia didattica che prevede l’insegnamento di una materia non linguistica in lingua straniera per l’acquisizione della quale è necessario frequentare corsi di formazione universitari ad hoc.
Esigenze di famiglia
È importante che nelle autodichiarazioni si evinca chiaramente il rapporto di parentela (es. estremi del coniuge) e nel caso del ricongiungimento è obbligatorio indicare che la residenza del coniuge sia anteriore ad almeno 3 mesi rispetto alla pubblicazione della O.M.. Per il punteggio dei figli è necessario indicare la loro età anagrafica. È utile ricordare che nei trasferimenti non è in nessun caso possibile il ricongiungimento al proprio figlio o al genitore se si è coniugati. Il ricongiungimento ai figli o al genitore (a scelta) è possibile esclusivamente per i docenti non coniugati, separati o divorziati (tale situazione deve emergere chiaramente dalla dichiarazione). Si ricorda che nella domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo le esigenze di famiglia non sono valutate e quindi non bisogna allegare nessuna autodichiarazione in tal senso.
di VALENTINA ZIN
Comments