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La Redazione

NEWS CORONAVIRUS: RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI POSITIVITÀ COVID, LE INDICAZIONI

Faq USR Veneto

La circolare del Ministero della Salute del 31 dicembre 2022 ha modificato le regole covid.

L’USR Veneto ha aggiornato in data odierna le FAQ per il rientro a scuola


FAQ

I contatti stretti di casi confermati positivi al SARSCoV-2 per quanti giorni devono indossare la mascherina di tipo FFP2 durante l’auto sorveglianza?

La L. 199 del 30/12/2022 ha modificato le condizioni dell'auto sorveglianza per i contatti stretti, riducendo a cinque (anziché dieci) i giorni in cui è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti. Restano esclusi da tale obbligo: i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con il loro utilizzo, coloro che devono comunicare con una persona diversamente abile in modo da non poter fare uso dei predetti dispositivi e i soggetti impegnati in attività sportive, all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio.


Durante l’auto sorveglianza, è ancora obbligatoria l’effettuazione del test alla comparsa di sintomi compatibili con il virus da SARS-CoV-2?

La L. 199 del 30/12/2022 ha di fatto abolito, durante l’auto sorveglianza, l'effettuazione del test antigenico rapido o molecolare alla comparsa dei sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Pur tenendo conto della citata legge, in via prudenziale se ne raccomanda comunque l’esecuzione immediata, in accordo con quanto espresso dal Ministero della Salute nella circolare n. 51961 del 31/1272022.


Il rientro nella comunità scolastica al termine del periodo di isolamento per positività al virus da SARSCoV-2 può avvenire solo in presenza di esito negativo di un tampone ufficiale?

La L. 199 del 30/12/2022, nella modifica al comma 3 dell’art. 10-ter del D.L. n. 52/2021 (convertito nella L. n. 87/2021), demanda al Ministero della Salute la definizione delle modalità di attuazione dell’isolamento attraverso specifica circolare. Si ritiene pertanto che, in merito a tale misura sanitaria, il riferimento sia costituito dalla circolare Min. Sal. n. 51961 del 31/1272022, secondo cui:

  • per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare

  • per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;

  • per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

Si desume pertanto che il termine dell’isolamento per i casi sintomatici o che non ricadano nella precedente classificazione sia possibile solo a seguito di un test antigenico o molecolare negativo, effettuato presso struttura sanitaria/farmacia. La circolare ministeriale prevede inoltre l’obbligo, al termine dell’isolamento, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Tali precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.


di VALENTINA ZIN


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