Il personale scolastico sprovvisto di certificazione verde non può accedere a scuola
Come già noto, il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 ridisciplinare l’obbligo vaccinale del personale scolastico e fino al 30 aprile 2022, l’impiego della certificazione verde, c.d. green pass base, per l’accesso ai luoghi di lavoro per tutto il personale della scuola.
L’art. 4- quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, prevede infatti che “Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4- quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.
Lo stesso articolo specifica che “Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9- quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021”. Al riguardo, l’art. 9-ter.1 del decreto-legge n. 52 del 2021, modificato dal decreto-legge n. 24 del 20221, nel disciplinare l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, nulla dispone in merito alle conseguenze del mancato possesso/esibizione del green pass base.
Deve pertanto ritenersi che, stante l’abrogazione espressa dell’art. 9-ter, comma 2, disposta dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, al personale scolastico che non possieda o non esibisca il green pass si applichi l’art. 9- quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021.
“nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, fermo restando l’obbligo di vaccinazione e le sanzioni previste in caso di inadempimento a tale obbligo, il lavoratore sprovvisto o che non esibisca certificazione verde (c.d. green pass base) non può accedere a scuola, è considerato assente ingiustificato e non percepisce retribuzione o altro compenso o emolumento. Il mancato possesso/esibizione della certificazione verde non comporta provvedimenti disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
di VALENTINA ZIN
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