Il part-time può essere scelto sia dal personale a tempo determinato sia da quello a tempo indeterminato
È possibile effettuare la scelta del part-time nelle istituzioni scolastiche al momento dell’ assunzione oppure tramite presentazione di istanza entro il 15 marzo, indirizzata all’ Ambito Territoriale competente.
Il part-time può essere scelto sia dal personale a tempo determinato sia da quello a tempo indeterminato, come previsto dal CCNL Scuola 2006/2009 all’ art. 25 : “6. L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro”.
La durata del part-time è di due anni scolastici. Se si vuole continuare a svolgere il proprio servizio con il contratto a tempo parziale, al termine dei due anni non si deve effettuare alcuna richiesta di proroga, al contrario la richiesta è necessaria.
Va specificato che l’ art. 39 del CCNL Scuola stabilisce che la durata minima del servizio deve corrispondere al 50% di quella del servizio a tempo pieno, inoltre stabilisce che il trattamento economico del personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa. Mentre l’art. 58 per gli ATA prevede invece che il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).
L’art. 39 del CCNL Scuola per i docenti, così come il 58 per gli ATA, prevede che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, ed inoltre non può fruire di riduzioni dell’orario di lavoro. Mentre per quanto concerne i lavoratori a tempo parziale orizzontale, il numero di giorni di ferie e di festività soppresse è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale invece hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
Per i lavoratori part- time, il CCNL 2018 stabilisce che i permessi orari retribuiti per motivi personali e le assenze per visite specialistiche debbano essere riproporzionati.
Va ricordato e va specificato che i lavoratori a tempo parziale hanno la possibilità di svolgere altre prestazioni di lavoro, previa autorizzazione del dirigente scolastico e purché compatibili con le attività d’ istituto della stessa Amministrazione. Nel caso di variazione della seconda attività, il lavoratore entro 15 giorni è tenuto a comunicarlo al dirigente scolastico.
di ISABELLA CASTAGNA
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