È stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione la nota 31924 dell’8 settembre 2022, concernente le dimissioni volontarie dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2023, in attuazione del Decreto ministeriale 238 dell’8 settembre 2022. È allegata alla circolare la tabella con l’indicazione dei requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto di calcolo”.
LE SCADENZE
La scadenza per la presentazione delle domande, comprese le istanze di permanenza in servizio ai fini del raggiungimento del minimo contributivo, è fissata al 21 ottobre 2022 per tutto il personale scolastico, a eccezione dei dirigenti scolastici per i quali il termine sarà, come lo scorso anno, il 28 febbraio.
Le stesse tempistiche sono previste per l’eventuale revoca dell’istanza precedentemente inoltrata.
È utile segnalare che il personale in possesso dei requisiti per la pensione anticipata che non abbia ancora compiuto il 65° anno di età può chiedere, sempre entro il 21 ottobre, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
La circolare non dà indicazioni rispetto all’ apertura delle funzioni Polis - Istanze on line, sebbene durante l’informativa sindacale il Ministero dell’Istruzione abbia ipotizzato l’attivazione dal 19 settembre.
Ape sociale
La domanda di cessazione dal servizio per gli aventi diritto all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci può essere presentata, in formato analogico o digitale, entro il 31 agosto 2023.
COME SI PRESENTANO LE DOMANDE
DOMANDA DI DIMISSIONI: salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le istanze online. Sul nostro sito è disponibile una scheda che illustra le procedure da seguire per la registrazione.
La richiesta di dimissioni per pensione anticipata anche quest’anno potrà essere formulata avvalendosi di tre istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.
La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione “ordinarie” (anzianità contributiva, opzione donna, dimissioni senza diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti); la seconda e la terza conterranno le istanze relative rispettivamente alle cosiddette quota 100 e quota 102.
Qualora fossero presentate sia l’istanza “ordinaria” che quella 100 o 102, queste ultime due verranno considerate in subordine alla prima.
Gli interessati al mantenimento in servizio a tempo parziale, sono tenuti ad esprimere l’opzione per la cessazione ovvero per la permanenza a tempo pieno, qualora venissero accertate circostanze ostative all’accoglimento della domanda di part time.
Il personale in servizio all’estero presenta l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
DOMANDA DI PENSIONE: deve essere inviata direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
presentazione della domanda online accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO: si presenta all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale
Il trattenimento in servizio può essere accordato al personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2023 non abbia maturato a quella data l’anzianità contributiva di 20 anni, ma solo quando tale requisito risulti raggiungibile entro i 71 anni.
Il personale impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato dal dirigente scolastico al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri.
COME SI VA IN PENSIONE
Nella tabella allegata alla circolare vengono riepilogati i requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo, ignorando completamente chi dovesse trovarsi nel sistema contributivo puro
Pensione di vecchiaia
per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi (art.24, commi 6 e 7 della L. 214/2011) 67 anni al 31 agosto del 2023 d’ufficio 67 anni al 31 dicembre del 2023 a domanda.
per lavoratori e lavoratrici addetti a mansioni gravose, per i quali si prevede l’esclusione dall’adeguamento all’aspettativa di vita (art. 1 commi da 147 a 153 legge 205/17) 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2023 a domanda, purché in possesso di un’anzianità minima contributiva di 30 anni al 31 agosto 2023 Per tale fattispecie non si applicano le disposizioni del cumulo di cui alla L. 228/2012.
Pensione anticipata (art. 15 D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019)
per le donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2023;
per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2023.
Opzione donna (art. 1 comma 9 della L. n. 243/2004, come declinata nella legge 26 del 2019 e 234/2021 art. 1 c.94)
anzianità contributiva minima 35 anni
età anagrafica 58 anni
L’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.
Nella legge di bilancio per il 2023 potrebbero essere rivisti i requisiti di questa opportunità pensionistica, per cui il Ministero dell’Istruzione dovrà fornire adeguata informazione.
I requisiti anagrafici e contributivi devono essere maturati al 31/12/2021, salvo nuove disposizioni nella prossima legge di bilancio.
Quote 100 e 102 (L.26/2019 come modificata dall’art.1 c.87 della L.234/2021)
requisiti maturati al 31 dicembre 2021
anzianità contributiva minima 38 anni
età anagrafica 62 anni.
requisiti maturati al 31 dicembre 2022
anzianità contributiva minima 38 anni
età anagrafica 64 anni.
Cumulo e totalizzazione
Tra le pratiche più complesse da lavorare sono quelle che richiedono il pensionamento tramite gli istituti del cumulo e della totalizzazione dei servizi in casse pensionistiche diverse. Anche quest’anno abbiamo chiesto che tali modalità di accesso alla pensione fossero contemplate nelle istanze online, ma ancora non sappiamo se la richiesta sia stata accolta da parte dell’Amministrazione e dell’INPS. In caso contrario si suggerisce agli interessati di accompagnare le dimissioni tramite istanze online con un modello cartaceo.
Ape sociale. La sperimentazione “APE sociale”, riconfermata per tutto il 2022, include tra i beneficiari in qualità di lavoratori che svolgono attività “gravose” gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria in possesso di un’età anagrafica di almeno 63 anni e di almeno 36 anni di contributi , in servizio per almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero per 6 anni negli ultimi 7.
L’istituto interessa inoltre i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o parente convivente con certificazione di Legge 104, art. 3 comma 3, gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, disoccupati che abbiano concluso la Naspi.
Per le suddette tipologie è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Per le lavoratrici madri l’anzianità contributiva minima è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni.
I requisiti anagrafici e contributivi devono essere maturati al 31/12/2022, salvo nuove disposizioni nella prossima legge di bilancio.
Sistema contributivo puro
Riteniamo che la scheda debba essere integrata con le indicazioni per chi si trova nel sistema contributivo puro, ovvero per chi vanta la prima contribuzione accreditata dal 1° Gennaio 1996.
Pensione di vecchiaia:
Requisiti minimi al 31 dicembre 2023
67 anni di età anagrafica e 20 anni di anzianità contributiva se l’importo della pensione non è inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale
71 anni di età anagrafica e 5 anni di contributi effettivi
Pensione anticipata:
requisiti minimi al 31 dicembre 2023
64 anni di età anagrafica e 20 anni di contributi effettivi se l’importo della pensione non è inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale.
di CLAUDIO CASTAGNA
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