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SUPPLENZE 2022/2023: DALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALLE NOMINE


Gli aspiranti inseriti nelle GAE e/o nelle GPS hanno potuto inviare le istanze di partecipazione alle supplenze 2022/2023 fino alle ore 14.00 del 16 agosto.


La domanda presentata dagli aspiranti ha 2 finalità:

  • la richiesta di assunzione in ruolo da I fascia GPS: in questa fase vengono attribuiti i posti di sostegno risultati residui dalla fase ordinaria delle assunzioni 2022/2023 (compresa la call veloce). I docenti nominati che accetteranno la proposta saranno assunti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto.

  • la richiesta di supplenze da GAE e/o GPS al 31/08 o 30 giugno


Cosa fare dopo aver inoltrato la domanda?

Una delle prime cose da fare dopo aver inoltrato la domanda è verificare che siano stati inseriti correttamente tutti i dati.

Nel momento dell’invio della richiesta il sistema genera un numero di protocollo personale ed invia all’indirizzo email indicato nel momento della compilazione dell’istanza un file PDF.


Tutti gli steps fino all’attribuzione della supplenza

Quali saranno gli steps successivi fino all'attribuzione della supplenza?

  1. Gli Uffici Scolastici Regionali comunicheranno nei siti web dedicati il numero di posti disponibili per ciascuna istituzione scolastica;

  2. i suddetti Uffici si occuperanno di verificare le domande presentate dagli aspiranti;

  3. assegnazione degli aspiranti alle singole scuole sulla base delle preferenze precedentemente espresse e in base alla posizione rivestita all’interno della prima fascia GPS:

  4. comunicazione degli esiti di individuazione.


Come avviene la comunicazione degli esiti di individuazione? Dovrebbe avvenire sempre in modalità telematica, mediante un avviso all’indirizzo di posta elettronica indicato nel momento della registrazione sul portale Istanze OnLine e, al contempo, anche nel sito ufficiale dell’USR di competenza.



Mancata presentazione domanda supplenze, possibile ricevere incarichi?

Facciamo una premessa: in base a quanto stabilisce l'Ordinanza Ministeriale numero 112 del 6 maggio 2022 per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, insubordine, si procede allo scorrimento delle GPS. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto.


Per rispondere alla domanda iniziale facciamo riferimento all’articolo 12, comma 4 OM 112: La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato al 31/08 e 30/06 - di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b)*- da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.


*articolo 2, comma 4:

  • a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

  • b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;


Quindi, tutti gli aspiranti che non hanno presentato la domanda potranno però ottenere:

  • incarichi al 30/06 e al 31/08 dalle graduatorie di istituto;

  • incarichi di supplenza breve dalle graduatorie di istituto.


Rinuncia o abbandono del servizio


Rinuncia all’incarico di supplenza dopo assegnazione avvenuta con procedura informatizzata

Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 e 30/06, sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

(riferimento OM 112, articolo 12 comma 11; articolo 14 comma 1 lettera a).


Abbandono del lavoro dopo la presa di servizio

l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

(riferimento OM 112, articolo 14 comma 1 lettera b).


Lasciare la supplenza attribuita da Graduatorie d’Istituto per supplenza al 31 agosto o 30 giugno

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza al 30 giugno e 31 agosto. Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito. (riferimento OM 112, articolo 14 comma 3).


Quando saranno pubblicate le nomine?

Non c'è una data effettiva, la stessa avverrà comunque entro il 31 agosto in quanto bisogna garantire che l’inizio dell’anno scolastico avvenga con tutte le cattedre disponibili già assegnate. Per avere il numero preciso delle disponibilità è necessario attendere che vengano assegnate le cattedre ai docenti a tempo indeterminato.



di VALENTINA ZIN

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