Le FAQ del Ministero dell'Università e della Ricerca
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato nella sezione web ‘Atti e normativa’ – nella pagina dedicata – le risposte alle domande più frequenti, le FAQ, sulle disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore. La pagina sarà aggiornata costantemente nelle prossime settimane.
Iscriversi contemporaneamente per la cosiddetta “doppia laurea” è possibile a partire dal prossimo anno accademico, il 2022-2023.
La “doppia laurea” è prevista dalla legge del 12 aprile 2022, n. 33 e dai successivi decreti ministeriali n. 930 e n. 933 del 29 luglio 2022.
In particolare, il DM 930 ha disciplinato le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, con l’eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale.
Il DM 933, invece, ha previsto le modalità per potersi iscrivere contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master presso le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).
Le FAQ del Ministero dell’Università e della Ricerca:
Le Università possono, nell’ambito della propria autonomia, porre vincoli alla doppia iscrizione per evitare l’aumento del numero di studenti che non si laureano entro la durata ordinaria del corso di studi?
Secondo la ratio del legislatore, la doppia iscrizione deve essere agevolata. Il D.M. n. 930/2022 prevede che le Università disciplinino nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali “per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti”. Si rappresenta che l’autonomia è da esercitare nell’ambito della cornice normativa: eventuali condizioni dovrebbero essere inserite sulla base di motivazioni didattico-formative.
I corsi di studi interateneo nazionali, che rilasciano titoli congiunti, sono esclusi dalla doppia iscrizione?
I corsi interateneo nazionali, da un punto di vista amministrativo, sono qualificati con unico corso di studi. Pertanto l’iscrizione ad un secondo corso ai sensi della legge n. 33 del 2022 è consentita.
È sempre consentita l’iscrizione contemporanea a una scuola di specializzazione medica e a un master a frequenza obbligatoria, considerato che la Scuola di specializzazione medica è un corso a frequenza obbligatoria (38 ore settimanali) e, conseguentemente, la frequenza di un master appare possibile solo al di fuori di tale orario?
La doppia iscrizione a un master e a un corso di specializzazione medica è consentita. Tuttavia, l’art. 3 del D.M. 930/2022 prevede che qualora uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria (come nel caso delle scuole di specializzazione mediche) sia consentita l’iscrizione al secondo corso di studi che non presenti obblighi di frequenza. Il secondo periodo del citato art. 3 prevede che la regola non si applichi relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.
È possibile l’iscrizione a due scuole a ordinamento speciale?
Sì, è possibile. L’ipotesi è espressamente disciplinata dal D.M. 930/2022, art. 2, comma 9.
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di VALENTINA ZIN
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