Trattativa contratto scuola 2019/2022: prevista presso l’Aran in data 11 gennaio 2023 a partire dalle ore 10:30.
Vi sono in sospeso ancora molti punti da trattare: le relazioni sindacali, le sanzioni disciplinari, un possibile inserimento della mobilità all’interno del CCNL, ma in modo particolare la questione principale riguarda il personale ATA, trattato già nei mesi scorsi, il quale ha registrato uno scontro tra la proposta illustrata dall’Aran e quella sindacale.
Inoltre, la proposta dell’Aran annuncia un sistema di classificazione che si articola su quattro e distinte aree, quali:
Area dei collaboratori (non cambia nulla rispetto al passato);
Area del collaboratore esperto (dalla precedente area AS, formata solo dai CS delle aziende agrarie, si passa ad un’area dove possono accedere tutti i CS). Un ‘innovazione pericolosamente divisiva che prevede anche attività di coordinamento dei colleghi CS. L’area rappresenta un freno che limita i passaggi dall’area A alla B (occorrono almeno 5 anni di permanenza se si possiede il titolo, altrimenti ne servono 10), poiché richiede il passaggio da A ad AS prima di andare in B.
Area degli assistenti. Con la soppressione dell’area C, gli assistenti rimangono imbottigliati nell’area di appartenenza. Gli amministrativi potrebbero avere passaggi nell’area dei funzionari (l’area non ha un organico, per cui rimane un’astrazione). I tecnici lo sono ancor di più perché per loro andrebbe istituita addirittura un’area dei funzionari tecnici, che al momento non esiste. Rimane drammaticamente insoluta la problematica degli AT in servizio nelle scuole del 1° grado a cui verrebbe riconosciuta una semplice indennità quale compenso per i trasferimenti da effettuare nelle scuole della rete.
Area delle Elevate Qualificazioni (EQ) La sua attivazione utilizza la tecnica degli “incarichi” che riguarderebbero tutti gli appartenenti alla nuova area (vecchi e nuovi). La durata degli stessi è triennale e interessa tutti. Gli incarichi li conferisce l’Ambito Territoriale e sono garantiti solo in caso di vacanza di posti da DSGA. Ai nuovi funzionari (l’accesso riguarda solo quelli che hanno almeno tre anni di incarico di DSGA) è garantito l’incarico solo in caso di posto vacante da DSGA. L’incarico non è rinunciabile, va accettato. Si determinano tre diverse posizioni di DSGA: gli storici (quelli che lo sono già), i nuovi funzionari (gli ex DSGA ff.) e quelli che verranno assunti a seguito di nuove procedure concorsuali. In futuro non si assumerebbero più DSGA, ma funzionari a cui conferire l’incarico di DSGA.
di CLAUDIO CASTAGNA
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