MESSAGGIO INPS DESTINATO AI LAVORATORI PUBBLICI
L’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevede per i lavoratori dipendenti, in possesso di determinati requisiti, l’erogazione di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro che sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”; inoltre “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità […] è compensato attraverso la denuncia” UniEmens.
Con il presente messaggio, che segue il messaggio n. 2397/2022, con cui l’Istituto ha fornito le prime indicazioni in materia, si precisa quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, così come indicato nella predetta disposizione di legge.
In particolare, si chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.
Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.
Stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).
di CARLO VARALLO
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