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DIVENTARE DOCENTE: ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO, COSA CAMBIA?

Approvato ieri alla Camera il maxi emendamento


È stato approvato ieri alla Camera il maxi emendamento contenente le modifiche del Decreto 36.

Il testo, che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parla di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Vediamo nel dettaglio come conseguirla:

  1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

  2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

  3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

  4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

  5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.


Il nuovo percorso di reclutamento prevede:

  1. laurea;

  2. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 5-bis dell'art. 2-bis;

  3. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

  4. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.


Il testo approvato dalla Camera


TESTO-DECRETO (1)
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di VALENTINA ZIN


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