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La Redazione

DOCENTI E ATA: MANCATA INCLUSIONE DEL BONUS 200 NEL CEDOLINO DI LUGLIO

In arrivo le prime segnalazioni


Il mese di luglio, caratterizzato dall’invio del bonus 200 euro, è iniziato!

Sfortunatamente sono arrivate le prime segnalazioni da parte del personale scolastico in relazione alla mancata inclusione tra i beneficiari del succitato bonus inserito all’interno del Decreto Aiuti.

Per quanto riguarda i dipendenti della scuola ricordiamo che il bonus verrà erogato automaticamente, senza la presentazione dell’autodichiarazione da parte del dipendente.


L’articolo 36 “Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti” del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 recita che “Ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1.”


Precari con contratto scaduto

L’INPS, con la nota 2505 ha fornito i seguenti chiarimenti:

  • La retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.

  • Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.

  • L'indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).


Attualmente queste sono le uniche indicazioni che l’istituto previdenziale ha rilasciato e che quindi escludono il personale precario con contratto scaduto o in scadenza a giugno.


di VALENTINA ZIN


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