Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso la circolare 2116 per l'insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria
Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso la circolare 2116 del 9 settembre 2022 con i chiarimenti per l'insegnamento della disciplina di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti per l’anno scolastico 2022/2023, mentre per la classe quarta, l’insegnamento di tale disciplina verrà introdotta nell’anno scolastico 2023-2024.
Per quanto riguarda le ore della disciplina, queste sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24,27 e fino a 30 ore, rientrano nelle 40 ore settimanali per gli alunni della classe quinta con orario a tempo pieno, ma non solo, queste ore si potranno svolgere in compresenza. Sull’obbligo di frequenza le attività motorie rientrano nel curricolo obbligatorio, ciò vale a dire che la frequenza non è una scelta facoltativa e né opzionale.
Sempre per le classi quinte, le ore di educazione motoria sono da considerarsi sostitutive dalle ore di educazione fisica, stabilite da ogni singola istituzione scolastica e affidate ai docenti di posto comune, ciò significa che i docenti di posto comune non hanno più l’incarico di programmare attività associate alla disciplina di educazione fisica. Le ore precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio, tenendo a riferimento quelle individuate dalle Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale n. 254/2012.
Fino alla emanazione di specifici provvedimenti normativi, il curricolo di “educazione motoria” per le classi quinte prende a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento declinati per la disciplina “educazione fisica” dalle citate Indicazioni nazionali per il curricolo. Le istituzioni scolastiche provvedono, pertanto, alla rimodulazione del Piano triennale dell’offerta formativa e del curricolo di istituto con l’inserimento di educazione motoria per le sole classi quinte.
‘’L’articolo 1, comma 332, legge n. 234/2021 prevede che "il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione". Ne consegue che i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero, devono essere integrati con le ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria, come previsto al paragrafo 2.3 della nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022’’.
‘’Per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 337, della legge n. 234/2021, le supplenze fino al 31/08/2023 e fino al 30/06/2023, relative rispettivamente ai posti vacanti e agli spezzoni orario dell'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, sono gestite dagli Uffici di ambito territoriale con il supporto del Sistema informativo, insieme a tutte le altre tipologie di supplenze, attingendo dalle GPS delle classi di concorso A048 e A049’’.
‘’A tal fine, gli aspiranti hanno prodotto apposita istanza POLIS dal 2 al 16 agosto. Per le supplenze da conferire sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, in assenza di graduatorie specificamente riferite all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, gli istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le direzioni didattiche possono fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori’’.
NOTA INTEGRALE
di VALENTINA ZIN
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