Nota dell’USR di Pistoia
Continuano incessantemente le lamentele da parte dei candidati supplenti che si sono visti in più casi sorpassati dall'algoritmo che definisce l’attribuzione degli incarichi.
Le doglianze emerse vertono principalmente sulle seguenti circostanze:
Il docente lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso;
Il docente lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto.
Per entrambe le casistiche l'ufficio scolastico di Pistoia fa una premessa: il sistema informativo, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi eventuali diritti di riserva e/o precedenza di aspiranti collocati in GPS, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non coglie fra le preferenze espresse da quel candidato le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio (o preferenza, riserva o precedenza), lo considera automaticamente e inderogabilmente rinunciatario per quella classe di concorso con la conseguenza che il candidato non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica cdc per l’intero anno scolastico.
Tale procedura è espressamente prevista dall’art. 12 comma 10 e 11 dell’O.M. n. 112/2022, di cui si riporta il dettato: “L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Pertanto, qualora nello scorrimento della graduatoria per un determinato turno di nomina il candidato non trovi posto, pur venendo “valutato” “sistema informativo”, perde la possibilità di concorrere per le nomine dei successivi turni di nomina sulla disponibilità sopravvenute.
È del tutto normale, pertanto, che il docente in posizione più alta in graduatoria, ma considerato “rinunciatario” sui precedenti turni di nomina, si veda scavalcato da docenti con punteggio inferiore. È inoltre opportuno ribadire che la scelta delle 150 sedi e le preferenze relative al tipo posto (annuale, fino al termine attività didattiche, spezzoni, cattedre orario, ecc.) hanno una rilevanza determinante per l’assegnazione dei posti disponibili; infatti le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento, come previsto dall’art.12 comma 4 dell’O.M. n.112/22: “Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.
Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento” (a titolo di esempio: non potranno essere assegnate COE con completamento in diverso comune a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto e abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale).
Infine, come accennato in precedenza, è possibile che vi siano casi di candidati in posizione inferiore che beneficiano di una precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, nel qual caso, se il candidato rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri e di candidati cd “riservisti”, ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per le supplenze, e per i quali possono verificarsi casi di nomine con punteggi anche inferiori ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
di VALENTINA ZIN
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