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La Redazione

ORARIO DI LAVORO PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO (ATA)

CCNL Scuola - Articolo 51


ll Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola è volto a disciplinare il rapporto di lavoro sia dal punto di vista normativo (orario, qualifiche e mansioni, stabilità del rapporto e così via) sia dal punto di vista economico (retribuzione, trattamenti di anzianità e così via).

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola statale si applica al personale (sia a tempo indeterminato che determinato) docente di tutti gli ordini e gradi, educativo e ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA).


In particolar modo l’articolo 51 disciplina l’orario di lavoro del personale ATA:

L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.


In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:

- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;

- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;

- miglioramento della qualità delle prestazioni;

- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;

- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;

-programmazione su base plurisettimanale dell’orario.


L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.


In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.


di VALENTINA ZIN



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