Decreto 220
Pubblicato dal Ministero dell’istruzione il decreto 220 dello scorso 8 agosto che dà attuazione alle previsioni di cui all’articolo 1, commi 344 e 345, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n.234, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente.
Per l’anno scolastico 2022/23, gli Uffici scolastici regionali sono autorizzati ad istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti della quota massima dell’organico del personale docente determinata, per l’anno scolastico 2022/2023, nella Tabella 2 e nella Tabella A del decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 11 aprile 2022, n. 90, adottato ai sensi dell’articolo 1, commi 335 e seguenti, 344 e 345 lett. d), della legge 30 dicembre 2021, n.234.
Parametri per la costituzione delle classi
Per la scuola primaria: possono essere costituite classi con un numero di alunni non superiore a 25.
Per la scuola secondaria di primo grado: possono essere costituite classi con un numero di alunni non superiore a 26.
Per la scuola secondaria di secondo grado: possono essere costituite classi con un numero di studenti non superiore a 27.
Per un totale di 8741 posti così ripartiti:
di CARLO VARALLO
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