Le domande vanno presentate entro il 21 ottobre 2022

Entro il 21 ottobre 2022, il personale scolastico, che possiede i requisiti, può presentare l’ istanza di cessazione dal servizio.
Il personale docente, educativo e ATA interessato deve presentare due distinte istanze:
domanda di cessazione dal servizio
domanda di pensione
Le domande di cessazione vanno presentate da coloro che possiedono i requisiti all’USP di riferimento, entro il 21 ottobre 2022, mentre i dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2023, tramite Istanze Online, per accedere ad una delle tipologie di pensionamento:
Vecchiaia,
Anticipata,
Opzione donna,
Quota 100 e Quota 102.
Nello specifico:
pensione di vecchiaia, con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e 67 anni d’età, compiuti dopo il 31 agosto 2023 ed entro il 31 dicembre 2023 (chi compie i 67 anni d’età entro il 31/08/2023 è collocato a riposo d’ufficio);
pensione di vecchiaia, con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, maturata entro il 31 agosto 2023, e con 66 anni e 7 mesi d’età, compiuti entro il 31 dicembre 2023 (per i soli docenti dell’infanzia che abbiano prestato servizio in tale grado di istruzione da almeno 7 anni negli ultimi dieci);
pensione anticipata ordinaria, con un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1o mesi (41 anni e 10 mesi per le donne), maturata entro il 31 dicembre 2023;
opzione donna (per le sole lavoratrici), con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e 58 anni d’età al 31 dicembre 2021;
quota 100, con con un’anzianità contributiva di almeno 38 anni e 62 anni d’età al 31 dicembre 2021;
quota 102, con un’anzianità contributiva di almeno 38 anni e 64 anni d’età al 31 dicembre 2022.
Invece Le domande di pensione vanno presentate all’Inps, in modalità telematica (online), anche tramite l’assistenza gratuita del Patronato, almeno 6 mesi prima della decorrenza del trattamento pensionistico, in modo tale da aver liquidata la pensione già dal 1° settembre 2023.
Dalla nota del MI n. 31924 dell’8 settembre 2022 si evince che c’ è la possibilità di presentare più domande di cessazione dal servizio per accedere alle seguenti tipologie di pensionamento:
pensione anticipata ordinaria
quota 100
quota 102
A quale domanda viene data precedenza?
In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.
Dunque, la precedenza è data alla domanda per la pensione anticipata ordinaria (anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1o mesi , mentre per le donne sono 41 anni e 10 mesi ), maturata entro il 31 dicembre 2023), mentre la pensione quota 100 e quella quota 102 sono prese in considerazione in subordine , solo se l’interessato non ha i requisiti per la pensione anticipata ordinaria.
di ISABELLA CASTAGNA
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