Il parere del sindacato Flc Cgil
Nell’incontro di informativa svoltosi presso il ministero il 15 maggio sulle modalità di svolgimento della procedura riservata relativa al concorso per dirigente scolastico, l’amministrazione ha chiesto alle organizzazioni sindacali presenti di fornire le proprie valutazioni sulla bozza di direttiva sulla rotazione degli incarichi dirigenziali inviata in visione in precedenza.
Ricordiamo che la direttiva, confermando la necessità di applicare la rotazione degli incarichi anche alla dirigenza scolastica, prevede la possibilità per i dirigenti scolastici di ottenere fino a tre incarichi triennali sulla stessa sede, al termine dei quali non potrà più richiesta la conferma nella sede della sede e sarà obbligato a presentare domanda di mutamento.
La direttiva prevede che l’a.s. 2023/24 sarà per tutti i dirigenti scolastici l’anno di decorrenza dei tre incarichi, considerando come promo incarico quello in essere.
Ne consegue che i primi dirigenti scolastici a dover effettuare il mutamento obbligatorio sono quelli attualmente al secondo anno del loro incarico, i quali avranno la possibilità di completare nel 23/24 il primo triennio e richiedere 2 conferme nella stessa sede e presentare obbligatoriamente domanda di mutamento tra 7 anni.
La posizione della FLC CGIL
Nel nostro intervento, pur prendendo atto della soddisfazione espressa dai dirigenti scolastici rispetto all’intenzione del ministero di avviare la rotazione solo a partire dall’a.s. 29/30, abbiamo confermato la nostra posizione di netta contrarietà alla misura, non prevista nella legge anticorruzione n. 190/2012 per i settori delle pubbliche amministrazioni a rischio corruttivo ridotto, come la stessa Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) ha definito le scuole, non prevista nelle misure di contrasto alla corruzione nelle scuole dalla Delibera ANAC n. 430 contenente le Linee Guida per l’applicazione alle scuole della normativa anticorruzione, in contrasto con le disposizioni contenute nell’art. 28 del CCNL Area V 2006-2009, non abrogato dal CCNL 2019, che al comma 5, che definisce l’ordine di assegnazione degli incarichi e prevede come opzione prioritaria per il dirigente scolastico la possibilità di conferma nella sede, senza ulteriori condizioni.
Abbiamo infine sottolineato l’ulteriore violazione delle disposizioni contrattuali per la mancata apertura del confronto, tenuto conto che si tratta di una materia riconducibile ai criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali, come indicato dall’art. 5, comma 3, lettera g) del CCNL 2019.
Abbiamo pertanto chiesto all’amministrazione di avviare sul tema un ulteriore riflessione, che riguardi non tanto le modalità di applicazione della misura, quanto l’opportunità di individuare diverse modalità di controllo di regolarità sull’operato delle istituzioni scolastiche, evitando di introdurre nel sistema scolastico una norma non nata per la scuola e in contrasto con l’esigenza di assicurare alle istituzioni scolastiche continuità nella direzione.
di CLAUDIO CASTAGNA
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