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RICONOSCIMENTO DELL’ANNO 2013 AI FINI DELL’ADEGUAMENTO STIPENDIALE

La Redazione

Chiarimento USR Sicilia - LA NOTA


Negli scorsi giorni l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha emesso una nota di chiarimento in relazione alle diffide prodotte da Personale docente e ATA relativamente al riconoscimento dell’ anno 2013 ai fini della progressione della carriera e dell’adeguamento stipendiale.


Come è noto, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 ha prorogato, sino al 31.12.2013, le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 23, del decreto-legge n. 78 del 2010 e prevedeva che “gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.


Mentre l’utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 è stata recuperata ai fini della progressione economica del personale docente e ATA grazie a successivi interventi, anche negoziali tra le organizzazioni sindacali di categoria e l'Aran, l’anno 2013 rimane non utile ai predetti fini.


La sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale, utilizzata per sostenere le molteplici diffide che pervengono alle istituzioni scolastiche, stabilisce che il rinnovo del blocco per il triennio 2013-2015 e la norma che blocca l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale fino al 2018 integrano una violazione della libertà sindacale di cui all’art. 39 comma 1 della Costituzione. La legge di stabilità del 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), prorogando il “blocco negoziale”, avrebbe infatti “reso strutturali i blocchi contrattuali introdotti con i precedenti provvedimenti legislativi”, provocando così una situazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta.



di VALENTINA ZIN

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