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SCUOLA: FRUIZIONE DEI PERMESSI BREVI DA PARTE DEI DOCENTI


L’art. 16 del CCNL 2006-09 prevede che i docenti di ruolo e precari possono usufruire per diritto di alcuni permessi brevi per esigenze personali.

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l’orario settimanale di insegnamento: il docente di scuola di I e II grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico.


Per quanto riguarda i docenti della scuola primaria, potranno essere richiesti fino a 24 ore di permesso in un anno scolastico, mentre per quanto riguarda i docenti della scuola dell’infanzia con orario lavorativo completo non potranno essere superate le 25 ore di permesso in un anno scolastico.


I permessi devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le 2 ore.

Riportando un esempio, se un docente ha come orario giornaliero 5 ore, potrà richiedere un massimo di 2 ore, se invece ha come orario giornaliero 2-3 ore, potrà essere richiesto solo 1 ora di permesso.


Non potranno essere richiesti permessi nel momento in cui un docente abbia come orario giornaliero una sola ora.


di CLAUDIO CASTAGNA


 
 
 

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