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La Redazione

SCUOLA: PERCORSO FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI. TUTTE LE INFORMAZIONI


Il ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, rispondendo Question Time all'interrogazione dell'esponente del Gruppo Misto Giuseppe De Cristofaro ha parlato di un “imminente la definizione del Dpcm che definirà il percorso di formazione iniziale dei docenti nella scuola di I e II grado, che rappresenta un tassello cardine della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel Pnrr (M4C1-Riforma 2.1). La formazione iniziale, che costituisce requisito per partecipare ai concorsi, è articolata in un percorso universitario o accademico abilitante."


"Condividiamo - ha proseguito il ministro - la finalità di definire i contenuti del Dpcm in tempi brevi, auspicabilmente entro il mese di dicembre, permettendo così di confermare l’obiettivo temporale di avere la finestra di accreditamento nella prossima primavera, e quindi l’erogazione dei percorsi formativi nell’anno accademico 2023/2024".


Bernini ha spiegato che tale percorso "comprenderà non meno di 60 crediti formativi, un periodo di tirocinio e una prova finale (articolata in una verifica scritta e una lezione simulata). Siamo perfettamente consapevoli che il termine del mese luglio 2022, originariamente previsto per l’emanazione del Dpcm, non è stato rispettato dal precedente Governo, ma va riconosciuto che il ritardo determinante è stato, in verità, quello dello stesso intervento legislativo di riforma: anche con l’adozione del Dpcm a luglio scorso, infatti, le tempistiche richieste per l’accreditamento non avrebbero comunque consentito, di fatto, l’attivazione dei percorsi formativi, per tutte le tipologie di abilitazione e nei numeri richiesti dal Pnrr, se non a partire dall’anno accademico 2023/2024".


Come diventare docente di ruolo? Il nuovo sistema di formazione iniziale, abilitazione e accesso all’insegnamento nella scuola, prevede:

  • Un percorso universitario abilitante di formazione iniziale (corrispondente ad almeno 60 crediti formativi), con prova finale: si potrà svolgere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo;

  • Un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale;

  • Un periodo di prova in servizio di un anno con valutazione conclusiva.

Possono partecipare al concorso gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

  • Posti comuni: laurea (magistrale o magistrale a ciclo unico oppure diploma AFAM di II livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) + abilitazione specifica per la classe di concorso.

  • Posti ITP: laurea oppure diploma AFAM di I livello (oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) + abilitazione specifica per la classe di concorso. Fino all’anno scolastico 2024/2025 basta il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso .

  • Posti comuni e di ITP: titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + tre annualità di servizio anche non continuative, svolte negli ultimi cinque anni presso le scuole statali, di cui una prestata nella classe di concorso.

  • Posti di sostegno: titolo di specializzazione sul sostegno.

La nuova riforma del reclutamento, prevede per i docenti precari aventi già il titolo di studio di accesso al concorso una nuova fase transitoria valida fino all’anno 2024. Durante tale fase potranno partecipare i docenti in possesso di:

  • titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale

  • titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Come si svolgerà la prova?

Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:

  1. in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla o strutturata, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche anche della didattica disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

  2. prova orale nella quale si accertano oltre alle conoscenze disciplinari le competenze didattiche e le capacità e l’attitudine all’insegnamento;

  3. valutazione dei titoli;

  4. formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso;

  5. formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l’abilitazione all’insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), in applicazione del comma 4 dell’articolo 5 e dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e successive modificazioni.

Fino al 31 dicembre 2024, la prova scritta può essere preceduta da una prova preselettiva d’accesso

Al termine del concorso viene stilata una graduatoria, che si divide in:

  • graduatoria composta dai docenti che hanno partecipato al concorso con l’abilitazione;

  • graduatoria composta dai docenti che hanno partecipato al concorso senza abilitazione: docenti con titolo di studio e 3 anni di servizio; docenti con titolo di studio e 30 CFU/CFA ovvero 24 CFU/CFA.

Successivamente i vincitori abilitati vengono subito assunti in ruolo e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio. Mentre per quanto riguarda i vincitori non abilitati sono assunti con contratto a tempo determinato e completano il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale. Superata la prova finale i vincitori conseguono l’abilitazione all’insegnamento e verranno a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio.


di VALENTINA ZIN


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