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La Redazione

SPOSTATI I TERMINI DELLE SANZIONI PER MANCATO INIZIO CICLO VACCINALE COVID

Approvazione definitiva al Decreto Aiuti


In data 16 luglio è entrata in vigore la legge del 15 luglio n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”


Tra i vari provvedimenti contenuti nel testo, troviamo anche una modifica relativa alle sanzioni per violazione dell’obbligo vaccinale.


Articolo 51- ter

All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1:

  2. alla lettera a), le parole: «1° febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;

  3. alla lettera b), dopo le parole: «1° febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022» e le parole: «nel rispetto delle indicazioni e nei» sono sostituite dalle seguenti: «neanche oltre i»;

  4. alla lettera c), dopo le parole: «1° febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022» e la parola: «entro» è sostituita dalle seguenti: «neanche oltre»;

b) al comma 6, primo periodo, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «duecentosettanta». ))


In altre parole, le sanzioni previste sono le seguenti:

  1. Mancato inizio del ciclo vaccinale primario entro la data del 15 giugno 2022 (prima era entro il 1° febbraio 2022);

  2. Mancato completamento del ciclo primario due dosi) entro il 15 giugno 2022 (prima era entro il 1° febbraio 2022)

  3. Mancata assunzione della dose di richiamo (terza dose) entro il 15 giugno 2022 (prima era entro il 1° febbraio 2022)


Chi riguarda la sanzione?

  • i soggetti ultracinquantenni (l’obbligo di vaccinazione ha trovato applicazione fino al 15 giugno)

  • specifiche categorie di lavoratori per i quali vige o vigeva l’obbligo di vaccinazione. Per le lavoratrici e i lavoratori dei servizi educativi per l’infanzia, scuole, CPIA, università, Afam e ITS, l’obbligo vigeva fino al 15 giugno 2022.

La norma definisce anche il termine di 270 giorni (prima 180) entro il quale l’Agenzia delle entrate provvede alla notifica dell’avviso di addebito.


di VALENTINA ZIN

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