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Anno prova neoassunti 2021: cosa succede se il docente si assenta al colloquio finale?


Prima di entrare nello specifico dell’argomento, ricordiamo il percorso formativo caratterizzante il periodo di prova e in cosa consiste il colloquio finale, ai sensi del DM 850/2015.


Percorso formativo

Il percorso formativo dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo prevede un impegno quantificato in 50 ore, svolgendo nello specifico le seguenti attività:

- incontri iniziali e di restituzione finale (6 h)

- laboratori formativi (12 h)

- attività di peer to peer (12 h)

- formazione online sulla piattaforma Indire (20)

Svolte codeste attività e raggiunto il requisito dei 180 giorni di servizio si sosterrà il colloquio finale innanzi al comitato per la valutazione dei docenti.


Colloquio

Il colloquio si svolge nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche (compresi gli esami di qualifica e di Stato) e la conclusione dell’anno scolastico.

Il colloquio, verterà sul curriculum formativo, sul bilancio iniziale delle competenze, sul patto formativo, su quanto svolto durante i laboratori formativi, sull’attività didattica/che svolta/e, sul peer to peer, sul bilancio finale e i bisogni formativi.


Assenza al colloquio

Cosa succede in caso di assenza al colloquio nel giorno stabilito?

Per rispondere alla domanda, in riferimento a quanto disposto dall’articolo 13, comma 2, del DM 850/2015, è necessario distinguere due fattispecie:

Nel caso di assenza per impedimenti inderogabili è possibile rinviare il colloquio, naturalmente motivando l’inderogabilità dell’impedimento. Il predetto rinvio è possibile una sola volta:

Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta (articolo 13/2).

Nel caso di assenza per impedimenti non inderogabili, invece, , il Comitato per la valutazione dei docenti può procedere all’espressione del previsto parere obbligatorio (ma non vincolante per il DS cui spetta la decisione sulla conferma in ruolo o meno del docente) sul superamento dell’anno di formazione e prova dell’interessato. Così leggiamo nel citato articolo 13/2:

L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere

 
 
 

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