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L’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia ha provveduto a pubblicare la Nota N. 3585 avente come oggetto ‘Graduatorie interne di Istituto – Permessi ex L. 104/1992 – Eliminazione del principio del ‘referente unico dell’assistenza”.
Il succitato Ufficio, in vista delle prossime attività di aggiornamento delle Graduatorie interne di Istituto, ritiene opportuno richiamare la novella normativa di cui al D. Lgs. n.105/2022 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”, con specifico riferimento ai permessi ex L. 104/1992 per assistere persona con disabilità.
Difatti, l’art. 3, comma 4, del citato D.Lgs. 105/2022 ha modificato l’art. 33, comma 3, della L. 104/92 stabilendo tra l’altro che “ … Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro”. È stato dunque eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” che impediva a più aventi diritto (fatta eccezione per i genitori) di fruire dei 3 giorni di permesso mensile per l’assistenza alla stessa persona con disabilità.
Per quanto sopra, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del predetto provvedimento normativo, è possibile che due docenti usufruiscano alternativamente dei tre giorni di permesso per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità.
di VALENTINA ZIN
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