In data 30 settembre è stato pubblicato il decreto 258 del MI inerente all'individuazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente.
In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento di cui è riservata alla valorizzazione:
del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica, ai sensi della lettera b-bis), comma 593, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii.;
del personale docente in servizio presso le scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica inserite nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia di attuazione dell’articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ai sensi della lettera b-ter) del medesimo comma 593.
Le risorse finanziarie di cui al precedente comma sono ripartite tra le istituzioni scolastiche sedi di titolarità dei docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengono conto degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e che sono residenti o abitualmente domiciliati in una provincia diversa da quella in cui ha sede l’istituzione medesima. La ripartizione avviene:
per il 70 per cento ai docenti che non abbiano, almeno nell’ultimo quinquennio, presentato domanda di mobilità, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d’ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione;
per il 30 per cento ai docenti che da almeno cinque anni insegnino in istituzioni scolastiche rientranti nei valori individuati dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2021, 234, e nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto, non avendo la residenza o il domicilio nella medesima provincia della istituzione scolastica.
di VALENTINA ZIN
Commenti